Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 28/12/2001 n. 448

21. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 54, comma 4, primo periodo, dopo le parole "tre anni" inserire le seguenti: "o ad un anno per le società sportive professionistiche". Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.

22. All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sostituire le parole "1o gennaio 2002", ovunque ricorrono, con le seguenti: "1o marzo 2002".

23. Nella legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 3 comma 2, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all'estero in zone dì frontiera, le parole: "Per l'anno 2001", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".

24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma.

Art. 10. (Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio).

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno";

b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi";

c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo che precede. ".

d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescri- zioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".

2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del dell'articolo 17, comma 1bis, primo periodo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 7 è abrogato;

b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera

a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone".

Art. 11. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).

1. All'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) "Settori ammessi":

1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;".

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;”.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è sostituito dal seguente:

2. Le fondazioni. "Art. 2. (Scopi delle fondazioni)

1. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale". 3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo;

4. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;".

5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: ", unitamente" fino a: "comma 6," sono soppresse.

6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilità," sono inserire le seguenti: "intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,".

7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale.".

8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità".

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo".

8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità".

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato. ".

 

Pagina 4/23 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional